Dopo i rinvii alla Corte costituzionale dei Tribunali di Milano e Ancona, anche il Giudice di Ferrara afferma la illegittimità costituzionale della esclusione dei richiedenti asilo dalla iscrizione anagrafica, esclusione prevista dall'art. 13 DL. 113/18 (il cd. Decreto sicurezza).
Il Giudice ha chiarito che il divieto di iscrizione all'anagrafe, opposto a una particolare categoria di stranieri (i richiedenti asilo), costituisce una ingiustificata compressione del loro diritto alla residenza – che viola gli artt. 3 della Costituzione, l'art. 2 del protocollo IV della CEDU e l'art. 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici - e si pone peraltro in contrasto con "le esigenze di controllo sociale e sicurezza che proprio il legislatore si proponeva di perseguire".
Secondo il Tribunale l'argomentazione – sostenuta dal Comune – secondo la quale l'esclusione sarebbe giustificata dalla provvisorietà del permesso di soggiorno per richiesta d'asilo non ha fondamento perché tale "richiesta è provvisoria non per sé stessa, in quanto presupposto del riconoscimento della protezione, destinato a stabilizzarsi e producendo effetti ex ante." Dunque, anche il Giudice di Ferrara ha rinviato la causa alla Corte Costituzionale affinché cancelli questa norma contraria ai principi costituzionali e per di più del tutto inutile. Allo stesso tempo, ad evitare che l'interessato si trovi, in attesa del giudizio, a subire i danni della esclusione ha ordinato al Comune di procedere all'iscrizione.
In attesa della decisione della Corte è ora importante che tutti i richiedenti asilo propongano domanda di iscrizione (posto che in mancanza difficilmente potrebbero beneficiare degli effetti retroattivi di una eventuale sentenza favorevole della Corte Costituzionale) e soprattutto che i comuni consentano l'iscrizione ad evitare che, nelle more della decisione, i richiedenti asilo subiscano i danni di una ingiustificata esclusione.